PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

      1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2008 e fino al completo riallineamento della durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, il periodo intercorrente tra la scadenza del certificato complementare di protezione brevettuale, rilasciato in attuazione della legge 19 ottobre 1991, n. 349, e successive modificazioni, e la scadenza del certificato protettivo complementare, di cui al regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, non può in ogni caso superare il limite di trentasei mesi.
      2. Nel caso in cui il limite di trentasei mesi sia già decorso alla data del 1o gennaio 2008, gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dalla medesima data.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto le linee guida per assicurare il ricorso all'uso di farmaci equivalenti al minor costo con criteri e modalità omogenei su tutto il territorio nazionale.